La mancanza di disposizioni di attuazione non limita l’esercizio del diritto del Contribuente
Il mancato tempestivo approntamento della modulistica necessaria per esprimere una facoltà conferita dalla legge al Contribuente, la mancanza di decreti attuativi non possono costituire un limite all’esercizio del diritto. Qualora il Contribuente abbia comunque esercitato la facoltà in forme idonee, gli è dovuto il rimborso delle imposte cautelativamente versate in eccesso (fattispecie relativa alla tassazione separata ai sensi della legge finanziaria 2008 per i titolari di quote di società di persone).
Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 17 n. 116/17/13 pronunciata il 19/2/13 depositata l’8/3/13
Sul ricorso n. 11732/11 depositato il 09/08/2011 – avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2008 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE Il DI MILANO proposto dai ricorrenti: V. L. difeso da: CORTESI AVV. ALESSANDRO VIA A. RESSI N. 32 20100 MILANO MI; C. P. difeso da CORTESI AVV. ALESSANDRO VIA A. RESSI N. 32 20100 MILANO MI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Signora V. L. ed il sig. C. P. ricorrono contro l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio alla istanza di rimborso dell’ imposta IRPEF 2008 presentata dai contribuenti V. e C. nella loro qualità di soci della «A. sas» rispettivamente di euro 3.402,00 ed euro 15.484,00.
Si elencano i motivi del ricorso. l) Opzione per l’assoggettamento dei redditi di impresa a tassazione separata (legge finanziaria 2008). Le persone fisiche titolari dei redditi di impresa o partecipazione in società di persona, possono optare per l’assoggettamento di questi redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27, a certe condizioni, come l’adozione della contabilità generale e la indicazione del patrimonio netto, formato con gli utili non distribuiti. I due soci, trovandosi nel pieno rispetto dei requisiti formali, esercitarono l’opzione prevista dalI ‘art. 1 c. 40-41 Legge 244/2007, inviando apposite comunicazioni all’Agenzia delle entrate il 16/06/2008. Nella loro dichiarazione, nello spazio per le osservazioni, indicarono di riservarsi ogni diritto in merito alla richiesta di rimborso della imposta versata cautelativamente, ma non dovuta. Mancavano all’epoca i moduli per esercitare l’opzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2) Violazione ed errata applicazione dei principi Costituzionali artt. 3-23-57-70 e seguenti della Costituzione. Statuto dei diritto del Contribuente art. 1 c.40 e seguenti della legge 24/12/2007 n. 244. L’Ufficio nella sua costituzione in giudizio, sostiene che l’opzione deve essere esercitata esclusivamente in via telematica e le richieste di rimborso devono essere rigettate. Il Collegio accoglie il ricorso perché in assenza dei modelli per esercitare l’opzione e la indicazione in dichiarazione della riserva di chiedere il rimborso dell’imposta, versata cautelativamente in eccesso e in considerazione della raccomandata per esercitare l’opzione, i contribuenti hanno manifestato concretamente la loro intenzione di beneficiare della riduzione di imposta al 27,5. Spetta il rimborso richiesto. Considerata la peculiarità della materia, si compensano le spese. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso ed ordina il rimborso di Euro 3.402,00 a V. ed Euro 15.484,00 a C. Spese compensate
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