Secondo il Tar Lazio legittimo il contributo unificato in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5573 del 2012, proposto da:
Cgil Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., Cgil Camera del Lavoro Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., Unione Sindacale Territoriale Cisl Milano, in persona del legale rappresentante p.t., Unione Sindacale Territoriale Cisl Torino, in persona del legale rappresentante p.t., I.A., C.C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Nicola Coccia, Silvia Gariboldi, Roberto Lamacchia, Vincenzo Martino, Roberta Palotti, Eugenio Polizzi e Silvia Balestro, con domicilio eletto presso Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia, 195;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
della Circolare n. 65934 dell’11 maggio 2012 del Ministero della Giustizia con riferimento a “contributo unificato – disposizioni introdotte con l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 ed art. 28 L. n. 183 del 12 novembre 2011; nonché di tutti gli atti preordinati e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 luglio 2012 e depositato il successivo 12 luglio, gli odierni esponenti hanno impugnato la Circolare n. 65934 dell’11 maggio 2012 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, con riferimento a “contributo unificato – disposizioni introdotte con l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 ed art. 28 L. n. 183 del 12 novembre 2011, oltre agli atti preordinati e conseguenti, nelle parti relative a:
– “articolo 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella L. n. 111 del 2015 luglio 2011, ‘disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria’; controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego”;
– “Determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego – limiti di esenzione”;
– “Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego”;
– “Contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie nonché in quelle relative a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promosse dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione”.
2. Rappresentano gli esponenti che la circolare 65934/2012 del Ministero della Giustizia è stata emanata “avuto riguardo ai diversi interventi normativi che hanno interessato il Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115 del 1930 maggio 2002, ed in considerazione dei dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici Giudiziari”.
2.1 In particolare, l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ai commi 6 e 7 – come modificati dalla legge di conversione n. 111/2011 – aveva aggiunto all’art. 9 il comma 1-bis: ”Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma I, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1″.
La disposizione aveva dato luogo ad interpretazioni divergenti nelle cancellerie dei Tribunali in merito al reddito di riferimento per l’esenzione dal versamento del contributo unificato, ritenendosi da alcuni che si dovesse far riferimento al reddito personale della parte, da altri a quello familiare; la circolare, cui i Tribunali si sono adeguati, è quindi intervenuta allo scopo di chiarire i dubbi interpretativi in tal modo sorti.
2.2 Nello specifico, la circolare ha stabilito, innanzitutto, che rimangono esenti dal versamento del contributo unificato solo le procedure esecutive e quelle attinenti al fallimento (istanza di fallimento, insinuazione al passivo, ecc.), non tenendo conto della sopravvivenza di norme che consentono 1’esenzione per alcune tipologie di controversie (in particolare, quelle che scaturiscono dall’applicazione delle norme contenute nella L. n. 300 del 1970).
La circolare prevede poi che il reddito di riferimento per l’esenzione dal versamento del contributo unificato debba essere quello familiare e non quello individuale.
Quanto ai decreti ingiuntivi, la circolare stabilisce che, in materia di lavoro e previdenza, non si applichi la norma generale che prevede il dimezzamento dell’importo del contributo unificato.
Infine, essa ribadisce che nei procedimenti avanti alla Suprema Corte di Cassazione non vi sarebbe alcuna forma di esenzione dal versamento del contributo unificato, a prescindere da ogni soglia di reddito.
3. Avverso la ripetuta circolare i ricorrenti hanno lamentato eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione di legge nonché violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione Italiana.
In subordine, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto lo si intenda in modo tale da comportare che la soglia di reddito ivi prevista per l’esenzione dal contributo unificato sia riferibile “alla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante” (comma 2 dell’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002), in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4, 24, 35 e ss. e 53 Cost..
4. Nel presente giudizio si è costituito il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso in epigrafe, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice, e chiedendone il rigetto nel merito del gravame in quanto infondato.
5. Alla Pubblica Udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione; nella discussione orale il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato che, in virtù della Nota prot. 3169 del 9.1.2013 del Ministero della Giustizia – depositata agli atti di causa in data 27 febbraio 2013 – limitatamente ai procedimenti ex art. 28 L. n. 300 del 20 maggio 1970 la materia del contendere doveva considerarsi cessata.
6. Va respinta l’eccezione preliminare sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, sollevata dalla difesa erariale; oggetto del presente contenzioso è infatti un atto amministrativo generale, che detta norme per l’applicazione del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo da parte degli uffici giudiziari, e non già singoli atti di liquidazione e di esazione di tributi; l’atto impugnato, pur interferendo con la materia tributaria per dettare norme propedeutiche all’adozione di singoli atti impositivi, esula pertanto dal perimetro della giurisdizione tributaria – come delineato dal combinato disposto degli artt. 2, 7 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – per rientrare nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
7. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto, sulla base delle medesime considerazioni già svolte dalla Sezione su identica questione con sentenza n. 7284/2013 del 18 luglio 2013, che conviene richiamare in toto.
7.1 Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, chi intende proporre un giudizio in materia civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione) amministrativa e tributaria, a fronte del servizio di giustizia reso dallo Stato e salvo specifiche eccezioni, è tenuto a versare un contributo unificato per ciascun grado di giudizio, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10.
L’art. 37, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 115, ha introdotto il pagamento del contributo unificato anche per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e per quelle concernenti rapporti di lavoro e di pubblico impiego, fino ad allora esenti.
In tal senso, l’art. 37, comma 6, del D.L. n. 98 del 2011 ha aggiunto all’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-bis, che statuisce che “Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”.
Il limite di esenzione per le controversie in materia di lavoro e di pubblico impiego è, dunque, pari a “tre volte l’importo previsto dall’art. 76” dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti esenti dal contributo unificato nella proposizione di controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, il comma 1-bis in parola richiama quindi l’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, norma che detta le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ripetuto art. 76, per quanto qui di interesse, esordisce stabilendo al comma 1, che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33.
Precisa poi il comma 2 dell’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 che “Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.
Per il successivo comma 4 “Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
7.2. Secondo parte ricorrente, in sede di applicazione della norma, il richiamo operato dal comma 1-bis dell’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 all’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini dell’individuazione dei soggetti esenti dal contributo unificato nella proposizione di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, andrebbe limitato al comma 1 dello stesso art. 76.
Con la conseguenza di conferire rilievo, nell’operazione di determinazione del reddito da operarsi ai fini dell’individuazione della debenza o meno del contributo unificato in causa di lavoro, al solo reddito del ricorrente anziché a quello complessivo del nucleo familiare.
7.3 La tesi appena esposta non è persuasiva.
Innanzitutto, la propugnata interpretazione non è confortata da alcun elemento testuale, atteso che il comma 1-bis dell’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 rimanda all’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002 nella sua interezza e non a parte delle sue disposizioni; non si vede, pertanto, come possano ritenersi escluse da tale richiamo prescrizioni presenti nella disposizione.
In secondo luogo, il comma 1 e il comma 4 dell’art. 76 costituiscono un unicum logico, in quanto, rispettivamente, l’uno introduce una soglia numerica, l’altro indica le modalità per pervenirvi.
Il che lascia intendere che per il legislatore la soglia in sé, numericamente considerata, quale dato relativo, non assume la valenza esimente che la disposizione nel suo complesso gli conferisce.
Ancora, nulla muta considerando il favor lavoratoris che permea l’ordinamento vigente: infatti si tratta qui di un richiamo (da parte del ripetuto art. 9, comma 1-bis del D.P.R. n. 115 del 2002) a una disposizione già posta a tutela del diritto di difesa in giudizio (art. 76 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002), così che non appare rispondente alla ratio dell’operazione obliterarne la valenza effettuando, all’interno della norma favorevole richiamata, si ribadisce, nella sua interezza, ulteriori distinguo privi di agganci normativi e tendenti esclusivamente ad accrescere ulteriormente in sede applicativa gli effetti positivi che il richiamo già assicura.
Considerando il portato dell’art. 76, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero della norma speciale applicabile alla fattispecie, priva di qualsiasi rilievo risulta poi la circostanza che in via generale, per l’art. 4 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986), marito e moglie sono soggetti autonomi di tributo.
Infine, risulta del tutto appropriato il richiamo effettuato dall’art. 9, comma 1-bis del D.P.R. n. 115 del 2002 a disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato, che si rinvengono all’interno dello stesso testo unico sulle spese di giustizia, ciò che fa escludere il pericolo di commistione tra norme appartenenti a ordinamenti di settore congenitamente estranei, e che sono connotate dalla eadem ratio di salvaguardia del diritto di difesa in giudizio costituzionalmente garantito.
7.4 Resta da rilevare che parte ricorrente lamenta ancora l’illogicità e l’erroneità dell’avviso secondo cui gli unici casi in cui potrebbe assumersi quale parametro per l’esenzione dal contributo di cui trattasi il reddito personale del lavoratore consistono nelle controversie in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi e nelle cause inerenti i diritti della personalità.
Al riguardo, per escludere la conducenza di tali argomentazioni, basti osservare che in siffatto modo dispone il comma 4 dell’art. 76 del ripetuto D.P.R. n. 115 del 2002, che, quale norma di chiusura del sistema costituito dai già illustrati commi 1 e 2 dello stesso art. 76 in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che “Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
7.5 Esclusa, per tutto quanto sopra, la fondatezza delle censure dirette avverso la gravata circolare ministeriale 11 maggio 2012, n. 65934U, resta da rilevare anche la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate dalla parte ricorrente in relazione all’art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Al riguardo il Collegio deve rammentare che secondo il costante insegnamento del Giudice delle leggi, l’art. 24 Cost. non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l’esercizio dei diritti a condizioni, purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (tra tante, Corte Cost., 21 gennaio 1988, n. 73; 13 aprile 1977, n. 63. Sul punto, anche Corte di Giustizia CE, IV, 18 marzo 2010).
Ipotesi che non si rinvengono nel caso in esame, in occasione della novella apportata alla materia per cui è causa mediante il richiamo a un meccanismo già previsto dall’ordinamento e che, mediante l’apposizione di una soglia numerica di esenzione e del coevo meccanismo per determinare tale soglia, intende come detto equilibrare l’introduzione del contributo unificato anche per le controversie di lavoro, e, indi le sottostanti insopprimibili ragioni erariali, con la tutela di diritti fondamentali dell’individuo, che impongono l’esenzioni di tale contributo per ben determinate fasce di reddito, secondo un sistema già rodato proprio nell’ambito della materia delle spese di giustizia (Tar Lazio, sez. I, 18 luglio 2013, n. 7284).
8. Per tutto quanto precede, il Collegio deve in parte dichiarare cessata la materia del contendere, in parte respingere il ricorso, con riguardo sia alla domanda demolitoria sia alla connessa domanda risarcitoria, pure avanzata dalla parte ricorrente.
9. La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Lascia un commento